IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita'  degli studi di Modena, approvato
con  regio   decreto  14   ottobre  1926,   n.  2035,   e  successive
modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi  sulla  istruzione  superiore,
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successive
modificazioni;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Vista  la legge  9  maggio 1989,  n.  168, con  la  quale e'  stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica,  in  particolare  l'art.  16,  comma  1,  relativo  alle
modifiche di statuto;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il  decreto ministeriale  del 31  marzo 1994,  in particolare
l'art. 2,  il quale modifica la  tabella II annessa al  regio decreto
del  30 settembre  1938, n.  1652, integrandola  e modificandola  nel
senso che la facolta' di  ingegneria puo' rilasciare anche i seguenti
diplomi  universitari,  di cui  alla  tabella  XXIX -bis:  ingegneria
dell'automazione,  ingegneria   energetica,  ingegneria  informatica.
Dalla  stessa  tabella  va  eliminato  il  diploma  universitario  in
ingegneria informatica e automatica;
  Vista la legge del 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto l'atto  di indirizzo  del Ministero dell'universita'  e della
ricerca scientifica e tecnologica del 5 agosto 1997, n. 2079;
  Vista  la  proposta di  modifica  statutaria  approvata dal  senato
accademico e dal consiglio di amministrazione nelle rispettive sedute
del 24 settembre 1997;
  Rilevata  la necessita'  di  apportare la  modifica  di statuto  in
deroga al termine di cui all'art.  17 del testo unico 3l agosto 1933,
n. 1592;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita'  degli  studi di  Modena, approvato  e
modificato con  i decreti  indicati nelle premesse,  e' ulteriormente
modificato come appresso:
  L'art.  113  e seguenti  riguardanti  il  diploma universitario  in
ingegneria informatica  e automatica  vengono soppressi  e sostituiti
dai seguenti:
                        Diploma universitario
                     in "ingegneria informatica"
                               Art. 1.
  Presso la facolta'  di ingegneria e' istituito il  corso di diploma
universitario  in "ingegneria  informatica" come  ridenominazione, ai
sensi del decreto 31 marzo  1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 settembre 1994)  del corso di diploma  universitario in ingegneria
informatica e  automatica (istituito con decreto  rettorale 30 luglio
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1994).
  Il predetto corso  di diploma fa parte  del settore dell'ingegneria
dell'informazione.
  I  titoli  di   ammissione  al  corso  di   diploma  in  ingegneria
informatica sono stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.
  Il  numero  degli  iscritti  e' stabilito  annualmente  dal  senato
accademico, sentito il consiglio di  facolta', in base alle strutture
e alle risorse disponibili, alle prevedibili esigenze del mercato del
lavoro   e  secondo   i   criteri  generali   fissati  dal   Ministro
dell'universita' e della ricerca  scientifica e tecnologica, ai sensi
della normativa vigente.
  Le modalita' delle  eventuali prove per l'ammissione  al primo anno
di corso sono stabilite dal consiglio di facolta'.
  Al compimento degli studi viene  conseguito il titolo di "diplomato
in ingegneria informatica".