IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale del 31 marzo 1994, in particolare l'art. 2, il quale modifica la tabella II annessa al regio decreto del 30 settembre 1938, n. 1652, integrandola e modificandola nel senso che la facolta' di ingegneria puo' rilasciare anche i seguenti diplomi universitari, di cui alla tabella XXIX -bis: ingegneria dell'automazione, ingegneria energetica, ingegneria informatica. Dalla stessa tabella va eliminato il diploma universitario in ingegneria informatica e automatica; Vista la legge del 15 maggio 1997, n. 127; Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 agosto 1997, n. 2079; Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle rispettive sedute del 24 settembre 1997; Rilevata la necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine di cui all'art. 17 del testo unico 3l agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 113 e seguenti riguardanti il diploma universitario in ingegneria informatica e automatica vengono soppressi e sostituiti dai seguenti: Diploma universitario in "ingegneria informatica" Art. 1. Presso la facolta' di ingegneria e' istituito il corso di diploma universitario in "ingegneria informatica" come ridenominazione, ai sensi del decreto 31 marzo 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1994) del corso di diploma universitario in ingegneria informatica e automatica (istituito con decreto rettorale 30 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1994). Il predetto corso di diploma fa parte del settore dell'ingegneria dell'informazione. I titoli di ammissione al corso di diploma in ingegneria informatica sono stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge. Il numero degli iscritti e' stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta', in base alle strutture e alle risorse disponibili, alle prevedibili esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi della normativa vigente. Le modalita' delle eventuali prove per l'ammissione al primo anno di corso sono stabilite dal consiglio di facolta'. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di "diplomato in ingegneria informatica".